Dopo i tentativi di ottenere il recupero del credito in via bonaria, è necessario  procedere al recupero davanti all’autorità giudiziaria, per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.

La procedura più semplice può ottenere un titolo esecutivo consiste nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di una procedura piuttosto veloce, in quanto il Giudice emette un ordine di pagamento  in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno.

Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre depositare presso la cancelleria del Giudice competente il titolo, come per esempio la fattura non pagata dal debitore e possibilmente il contratto in base al quale la fattura è stata emessa o la copia autentica notarile delle scritture contabili nelle quali è stata registrata la fattura (cioè le pagine del libro IVA o del libro giornale). E’ tuttavia possibile ottenere un decreto ingiuntivo depositando anche solo la fattura proforma, evitando quindi di anticipare l’IVA..

Una volta emesso il decreto ingiuntivo il debitore, al quale viene notificato il decreto, può proporre opposizione entro 40 gg. dalla notifica.

Se il debitore propone opposizione si instaura una causa ordinaria per accertare l’esistenza del credito, nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno l’esistenza del proprio credito.

Al termine della causa, se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, questi sarà condannato a pagare anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece il debitore non propone opposizione, il decreto diventa esecutivo e consente al creditore  iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Vi sono tuttavia dei casi in cui il decreto ingiuntivo può essere ottenuto già provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall’opposizione che può essere fatta dal debitore; è questo il caso, ad esempio, in cui il debitore abbia riconosciuto il proprio debito.
Inoltre, nel corso della causa di opposizione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato dal Giudice esecutivo, qualora l’opposizione del debitore richieda una istruttoria lunga e complessa.
In questi casi, l’impresa creditrice può iniziare l’esecuzione forzata (cioè pignorare i beni del debitore) indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.