Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti, violazioni del codice della strada, sanzioni per altre violazioni amministrative riguardo alle quale occorre una verifica professionale per verificare la regolarità dell’azione amministrativa ed attivare eventuali rimedi in casi di errori, incongruenze, tardività o illegittimità.
Ove il debito esattoriale deriva da una sanzione amministrativa, questa è diretta conseguenza della violazione degli obblighi basati su norme di legge.
Anche ai debiti tributari di accompagnano sanzioni amministrative, oltre che penali, che possono necessitare di attenta e adeguata difesa in sede amministrativa e giudiziaria.
I rimedi alle sanzioni amministrative sono diversi a seconda del tipo di sanzione, della fase del procedimento, e dell’autorità amministrativa, ma è sempre garantita dalla legge la possibilità della tutela giudiziaria per provvedimenti ingiusti, illegittimi o tardivi.
Per esempio avverso la cartella esattoriale o l’avviso di mora, emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono possibili: 1) l’opposizione ex art. 23, legge n. 689/1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, sia stata emessa senza la previa notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela, previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori, come quando l’opponente contesti il contenuto del verbale, da lui conosciuto per la prima volta al momento della notificazione della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, c.p.c.., qualora si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante la stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, per cui, ove il rimedio risulti esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, il giudice competente ex art. 615, comma 1, c.p.c., sarà quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, ovvero quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione alla sanzione; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617, c.p.c., ove si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si censurino vizi di forma del procedimento esecutivo esattoriale, ivi compresi quelli strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
StudioCredit verifica le posizioni di cittadini e imprese destinatari di provvedimenti della pubblica amministrazione attraverso le opportune azioni in sede amministrativa e in sede giudiziaria tramite i propri legali.